Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari
  e disciplina di casi speciali di permessi di  soggiorno  temporanei
  per esigenze di carattere umanitario 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole  «  per
richiesta  di  asilo,  per   protezione   sussidiaria,   per   motivi
umanitari,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   protezione
sussidiaria, per i motivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) al comma 2-ter, al secondo  periodo,  le  parole  «  per  motivi
umanitari » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  per  cure  mediche
nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »; 
  2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: « 6.  Il  rifiuto  o  la
revoca del permesso di soggiorno  possono  essere  altresi'  adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni  di  soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti. »; 
  3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi  umanitari  »
sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,  e  del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  »  e  dopo  la  lettera  g)  e'
aggiunta la seguente: « g-bis) agli  stranieri  di  cui  all'articolo
42-bis.»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «  o  per  motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per  cure  mediche  o
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »; 
  d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle  seguenti:
« di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »; 
  e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo
» sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »; 
  f) all'articolo 18-bis: 
  1) al comma 1 le parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 6, » sono
soppresse; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a  norma  del  presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno  e
consente l'accesso ai servizi assistenziali  e  allo  studio  nonche'
l'iscrizione nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  o  lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla  scadenza,  il
permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno ovvero in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »; 
    g) all'articolo 19, comma 2, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di ((
particolare  gravita',  accertate  mediante   idonea   documentazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato  con  il  Servizio   sanitario   nazionale,   tali   da
determinare un rilevante )) pregiudizio alla salute degli stessi,  in
caso di rientro nel Paese  di  origine  o  di  provenienza.  In  tali
ipotesi, il questore rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per  cure
mediche, per  il  tempo  attestato  dalla  certificazione  sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono  le
condizioni di  salute  di  ((  particolare  ))  gravita'  debitamente
certificate, valido solo nel territorio nazionale.»; 
    h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno  per  calamita').  -  1.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il  quale  lo
straniero  dovrebbe  fare  ritorno  versa  in   una   situazione   di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in  condizioni  di  sicurezza,  il  questore  rilascia  un
permesso di soggiorno per calamita'. 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei  mesi,  ((  ed  e'  rinnovabile  per  un
periodo  ulteriore  di  sei  mesi  se  permangono  le  condizioni  di
eccezionale calamita' di cui al comma 1; il  permesso  ))  e'  valido
solo nel  territorio  nazionale  e  consente  di  svolgere  attivita'
lavorativa, ma non puo' essere convertito in  permesso  di  soggiorno
per motivi di lavoro.»; 
    i) all'articolo 22: 
  1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5,  comma
6» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente: 
  «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai  commi  12-quater  e
12-quinquies  reca  la  dicitura   "casi   speciali",   consente   lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo'  essere  convertito,  alla
scadenza,  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro   subordinato   o
autonomo.»; 
  l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole  «o  per
motivi umanitari;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le  parole  «o  per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure  mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  n) all'articolo 29, comma 10: 
  1) alla lettera  b),  le  parole  «di  cui  all'articolo  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»; 
  2) la lettera c) e' abrogata; 
  (( n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi; )) 
  o) all'articolo 34, comma 1,  lettera  b),  le  parole  «per  asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo,  per  protezione  sussidiaria,  ((  per  casi  speciali,   per
protezione speciale, per cure  mediche  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis), ))»; 
  p) all'articolo 39: 
  1) al comma 5, le  parole  «per  motivi  umanitari,  o  per  motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i  motivi  di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  2) al comma 5-quinquies,  lettera  a),  le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche'  del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
    q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare  valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2  gennaio
1958, n. 13, il  Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  prefetto
competente,  autorizza  il  rilascio  di  uno  speciale  permesso  di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che  lo  straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello  Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis.  In  tali  casi,  il  questore
rilascia un permesso di soggiorno  per  atti  di  particolare  valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente  l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa  e  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  autonomo  o
subordinato.». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda  di   protezione
internazionale e ricorrano i  presupposti  di  cui  all'articolo  19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la
Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale  che  reca  la  dicitura
"protezione speciale",  salvo  che  possa  disporsi  l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.  Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere  della  Commissione  territoriale,  e  consente  di   svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro.»; 
    b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo  le  parole  «articolo  35»
sono inserite le seguenti:  «anche  per  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3,». 
  3. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) alla lettera c) le parole «in materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi  ad  oggetto  l'impugnazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
anche relative al  mancato  riconoscimento  dei  presupposti  per  la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,  del  medesimo
decreto legislativo»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di  rilascio,
diniego di  rinnovo  e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
      3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui  agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; 
    b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Dopo l'articolo 19-bis  del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o  di  revoca  dei
permessi  di  soggiorno  temporanei   per   esigenze   di   carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere d) e d-bis), del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 
  3.  Il  tribunale  giudica  in  composizione  collegiale.  Per   la
trattazione della controversia  e'  designato  dal  presidente  della
sezione specializzata un componente del collegio. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione della  sottoscrizione  e  l'inoltro  alla  autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 
  5.  Quando  e'  presentata  l'istanza  di   cui   all'articolo   5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio  non  e'  appellabile.  Il
termine per proporre ricorso per cassazione e'  di  giorni  trenta  e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della  cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della  parte  non  costituita.  La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura
medesima.  In  caso  di  rigetto,  la  Corte  di  cassazione   decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
  7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  14  e   15
dell'articolo 35-bis del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.
25.». 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata; 
  b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo  che  ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse; 
  c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole  «,  per  motivi
umanitari» sono soppresse; 
  d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata. 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  2015,  n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene  che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse. 
  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno  per  motivi   umanitari   gia'   riconosciuto   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  rilasciato,  alla  scadenza,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto,  previa
valutazione   della   competente   Commissione   territoriale   sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi  1  e  1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, per i quali  la  Commissione  territoriale  non  ha
accolto  la  domanda  di  protezione  internazionale  e  ha  ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario  allo  straniero  e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  recante  la  dicitura  «casi
speciali» ai sensi del presente comma,  della  durata  di  due  anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis, comma  2  -
          5, commi 2-ter, 6, 8.1 e 8.2 - 9, comma 3, - 10-bis,  comma
          6 - 18, comma 4 - 18-bis - 19, comma 2 - 20 - 20-bis -  22,
          commi 12, 12-  bis,  12  -ter,12-  quater,  12-quinquies  e
          12-sexies - 27-ter, commi 1 e 1-bis - 27-quater, commi 1, 2
          e 3 - 29, commi 2 e 10 -32, commi 1 e 1-bis - 34, comma 1 -
          39, commi 5 e 5-quinquies 42-bis del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1998, n.  191,  come  modificato  dalla
          presente legge. 
              «Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - (Omissis). 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente articolo, con regolamento, adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri
          e del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
          sottoscrizione, da parte dello  straniero,  contestualmente
          alla presentazione della domanda di rilascio  del  permesso
          di soggiorno  ai  sensi  dell'art.  5,  di  un  Accordo  di
          integrazione,  articolato  per  crediti,  con  l'impegno  a
          sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione,   da
          conseguire  nel  periodo  di  validita'  del  permesso   di
          soggiorno.  La   stipula   dell'Accordo   di   integrazione
          rappresenta  condizione  necessaria  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. La  perdita  integrale  dei  crediti
          determina  la  revoca   del   permesso   di   soggiorno   e
          l'espulsione dello straniero dal  territorio  dello  Stato,
          eseguita dal questore secondo le modalita' di cui  all'art.
          13, comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di
          permesso   di   soggiorno   per   asilo,   per   protezione
          sussidiaria, per i motivi di cui all'art. 32, comma 3,  del
          decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  per  motivi
          familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo,  di  carta  di  soggiorno   per   familiare
          straniero di cittadino dell'Unione europea,  nonche'  dello
          straniero titolare di altro permesso di  soggiorno  che  ha
          esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
              (Omissis).». 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis). 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e del permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'art.
          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25. 
              (Omissis). 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti. 
              (Omissis). 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: "perm. unico lavoro". 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                b) agli stranieri di cui all'art. 24; 
                c) agli stranieri di cui all'art. 26; 
                d) agli  stranieri  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  ovvero  hanno
          richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono  in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  ovvero  hanno   chiesto   il   riconoscimento   della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione; 
                g-bis) agli stranieri di cui all'art. 42-bis. 
              (Omissis).». 
              «Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo). - (Omissis). 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
                a) soggiornano per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
                b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
          cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno  di
          cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,
          e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno  rilasciato  ai
          sensi dell'art. 32, comma 3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
                c) hanno chiesto la  protezione  internazionale  come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
                d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
                e) godono di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              (Omissis).». 
              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel
          territorio dello Stato). - (Omissis). 
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.
          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di
          soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 32,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  nonche'  nelle
          ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,  comma
          12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle  ipotesi
          di cui all'art. 10 della legge 7 aprile  2017,  n.  47,  il
          giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. 
              (Omissis).». 
              «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione  sociale).
          - (Omissis). 
              4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente articolo reca la dicitura  casi  speciali,  ha  la
          durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un  anno,  o
          per il maggior periodo occorrente per motivi di  giustizia.
          Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di
          condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
          segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
          competenza,  dal  servizio  sociale  dell'ente  locale,   o
          comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
          le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              (Omissis).». 
              «Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le  vittime  di
          violenza domestica). - 1. Quando, nel corso  di  operazioni
          di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
          delitti previsti dagli articoli  572,  582,  583,  583-bis,
          605, 609-bis e 612-bis del codice  penale  o  per  uno  dei
          delitti previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di
          violenza domestica, siano accertate situazioni di  violenza
          o abuso  nei  confronti  di  uno  straniero  ed  emerga  un
          concreto ed attuale pericolo per la sua  incolumita',  come
          conseguenza  della  scelta  di  sottrarsi   alla   medesima
          violenza o per effetto delle dichiarazioni rese  nel  corso
          delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con
          il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria  procedente
          ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di
          soggiorno per consentire alla  vittima  di  sottrarsi  alla
          violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono  per
          violenza domestica  uno  o  piu'  atti,  gravi  ovvero  non
          episodici, di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica  o
          economica che si verificano all'interno  della  famiglia  o
          del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
          passato, da un vincolo di matrimonio  o  da  una  relazione
          affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
          atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
          vittima. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma  del
          presente articolo reca la dicitura "casi speciali",  ha  la
          durata  di  un  anno  e  consente  l'accesso   ai   servizi
          assistenziali   e   allo   studio   nonche'    l'iscrizione
          nell'elenco anagrafico previsto dall'art. 4 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio
          2000, n. 442, o lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
          autonomo, fatti salvi i  requisiti  minimi  di  eta'.  Alla
          scadenza, il permesso  di  soggiorno  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere convertito in  permesso  di  soggiorno
          per motivi di lavoro subordinato  o  autonomo,  secondo  le
          modalita' stabilite per tale permesso di  soggiorno  ovvero
          in permesso di soggiorno per motivi di  studio  qualora  il
          titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 
              (Omissis). 
              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni  in  materia  di  categorie  vulnerabili).   -
          (Omissis). 
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: 
                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta   di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; 
                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro  il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono; 
                d-bis) degli stranieri che versano in  condizioni  di
          salute di particolare gravita', accertate  mediante  idonea
          documentazione  rilasciata  da  una   struttura   sanitaria
          pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il  Servizio
          sanitario  nazionale,  tali  da  determinare  un  rilevante
          pregiudizio alla salute degli stessi, in  caso  di  rientro
          nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi,  il
          questore  rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per   cure
          mediche,  per  il  tempo  attestato  dalla   certificazione
          sanitaria, comunque non superiore ad un  anno,  rinnovabile
          finche' persistono le condizioni di salute  di  particolare
          gravita'   debitamente   certificate,   valido   solo   nel
          territorio nazionale. 
              (Omissis).». 
              «Art.  20  (Misure  straordinarie  di  accoglienza  per
          eventi eccezionali). - 1. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato d'intesa  con  i  Ministri
          degli affari  esteri,  dell'interno,  per  la  solidarieta'
          sociale,   e   con   gli   altri   Ministri   eventualmente
          interessati,  sono  stabilite,  nei  limiti  delle  risorse
          preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  di   cui
          all'art.  45,  le  misure  di  protezione   temporanea   da
          adottarsi, anche in  deroga  a  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  per  rilevanti   esigenze   umanitarie,   in
          occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
          particolare gravita' in Paesi non  appartenenti  all'Unione
          Europea. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  un
          Ministro  da  lui  delegato  riferiscono   annualmente   al
          Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.». 
              «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per  calamita').  -
          1. Fermo quanto previsto  dall'art.  20,  quando  il  Paese
          verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa  in
          una situazione di contingente ed eccezionale calamita'  che
          non consente il rientro e la permanenza  in  condizioni  di
          sicurezza, il questore rilascia un  permesso  di  soggiorno
          per calamita'. 
              2. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente  articolo  ha  la  durata  di  sei  mesi   ed   e'
          rinnovabile  per  un  periodo  ulteriore  di  sei  mesi  se
          permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al
          comma  1;  il  permesso  e'  valido  solo  nel   territorio
          nazionale e consente di svolgere attivita'  lavorativa,  ma
          non puo' essere convertito in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di lavoro.». 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - (Omissis). 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              12-sexies. Il permesso di soggiorno  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura  "casi  speciali,
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
              (Omissis).». 
              «Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno  per  periodi  superiori  a  tre
          mesi, al di fuori delle quote di cui all'art. 3,  comma  4,
          e' consentito a favore  di  stranieri  in  possesso  di  un
          titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
          nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a  programmi
          di   dottorato.   Il   cittadino   straniero,    denominato
          ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle  procedure
          previste  nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un
          istituto di ricerca iscritto  nell'apposito  elenco  tenuto
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
          per cure mediche  ovvero  sono  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,
          comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno
          rilasciato ai sensi dell'art.  32,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
              (Omissis).». 
              «Art. 27-quater (Ingresso e  soggiorno  per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
          mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'art.
          3,  comma  4,  agli  stranieri,   di   seguito   denominati
          lavoratori stranieri altamente qualificati,  che  intendono
          svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per  conto  o
          sotto la direzione o il coordinamento di  un'altra  persona
          fisica o giuridica e che sono in possesso: 
                a) del titolo di istruzione superiore  rilasciato  da
          autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
          attesti il  completamento  di  un  percorso  di  istruzione
          superiore di durata almeno triennale  e  di  una  qualifica
          professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
          3 della classificazione ISTAT delle professioni CP  2011  e
          successive   modificazioni,   attestata   dal   paese    di
          provenienza e riconosciuta in Italia; 
                b) dei requisiti previsti dal decreto  legislativo  6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
          comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                b) ai  lavoratori  stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
          comma   1,   regolarmente   soggiornanti   sul   territorio
          nazionale. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
          per cure mediche  ovvero  sono  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,
          comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi dell'art.  32,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno  richiesto
          il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa  di  una
          decisione su tale richiesta; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di
          protezione  internazionale  riconosciuta  ai  sensi   della
          direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'
          come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
          251, e della direttiva  2005/85/CE  del  Consiglio  del  1°
          dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  ovvero
          hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                c)  che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'   di
          ricercatori ai sensi dell'art. 27-ter; 
                d) che sono familiari di  cittadini  dell'Unione  che
          hanno esercitato o esercitano il loro diritto  alla  libera
          circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          cosi' come recepita  dal  decreto  legislativo  6  febbraio
          2007, n. 30, e successive modificazioni; 
                e) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai sensi  dell'art.  9-bis  per
          motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                f) che fanno ingresso in uno Stato membro  in  virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti; 
                g)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          stagionali; 
                h)  che  soggiornano  in  Italia,  in   qualita'   di
          lavoratori distaccati, ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,
          lettere  a),  g)  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                i) che in virtu' di accordi  conclusi  tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                l)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
              (Omissis).». 
              «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - (Omissis). 
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli di eta' inferiore a diciotto anni  al  momento  della
          presentazione dell'istanza di  ricongiungimento.  I  minori
          adottati o affidati o sottoposti a tutela  sono  equiparati
          ai figli. 
              (Omissis). 
              10. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si
          applicano: 
                a) quando il soggiornante  chiede  il  riconoscimento
          dello status di rifugiato e la sua domanda  non  e'  ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva; 
                b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di
          protezione  temporanea,  disposte  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero  delle  misure  di
          cui agli articoli 20 e 20-bis. 
              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'art. 31, comma  1,  e,
          fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  ai  minori
          che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge  4
          maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso  di
          soggiorno per motivi di studio di  accesso  al  lavoro,  di
          lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o  di
          cura. Il  permesso  di  soggiorno  per  accesso  al  lavoro
          prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della  legge  4
          maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti  a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'art. 33 del presente  testo  unico,  ovvero  ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. 
              (Omissis).». 
              «Art. 34 (Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  Hanno  l'obbligo  di
          iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno  parita'
          di trattamento e piena  uguaglianza  di  diritti  e  doveri
          rispetto  ai  cittadini   italiani   per   quanto   attiene
          all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in  Italia
          dal servizio  sanitario  nazionale  e  alla  sua  validita'
          temporale: 
                a)  gli  stranieri  regolarmente   soggiornanti   che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di  lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento; 
                b) gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per  casi
          speciali, per protezione speciale,  per  cure  mediche,  ai
          sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis; 
                b-bis) i minori  stranieri  non  accompagnati,  anche
          nelle more  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  a
          seguito  delle  segnalazioni  di   legge   dopo   il   loro
          ritrovamento nel territorio nazionale. 
              (Omissis)». 
              «Art. 39 (Accesso ai  percorsi  di  istruzione  tecnico
          superiore  e  ai  percorsi  di  formazione  superiore).   -
          (Omissis). 
              5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai  corsi   di
          istruzione tecnica superiore o di  formazione  superiore  e
          alle  scuole  di  specializzazione  delle  universita',   a
          parita' di  condizioni  con  gli  studenti  italiani,  agli
          stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno   UE   per
          soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari,  per  asilo,  per  protezione  sussidiaria,  per
          motivi religiosi, per i motivi di  cui  agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,  nonche'  ai
          titolari del permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi
          dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
          2008,   n.   25,   ovvero   agli   stranieri   regolarmente
          soggiornanti da almeno un anno in  possesso  di  titolo  di
          studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia,
          nonche'  agli  stranieri,  ovunque  residenti,   che   sono
          titolari  dei  diplomi   finali   delle   scuole   italiane
          all'estero  o  delle  scuole  straniere  o  internazionali,
          funzionanti in  Italia  o  all'estero,  oggetto  di  intese
          bilaterali o di normative speciali  per  il  riconoscimento
          dei titoli di studio e soddisfino  le  condizioni  generali
          richieste per l'ingresso per studio. 
              (Omissis). 
              5-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  4-bis,
          4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
          per cure mediche  ovvero  sono  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,
          comma  12-quater,  e  42-bis,  nonche'  del   permesso   di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto  il
          riconoscimento di tale protezione e sono in attesa  di  una
          decisione definitiva; 
                c)  che  sono  familiari  di  cittadini   dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                d) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai sensi  dell'art.  9-bis  per
          motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                e)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'art. 27-quater; 
                f)  che  sono  ammessi  nel  territorio   dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di un trasferimento intrasocietario come definito dall'art.
          27-quinquies, comma 2; 
                g)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso.». 
              Art.  42-bis  (Permesso  di  soggiorno  per   atti   di
          particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia
          compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui
          all'art. 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il  Ministro
          dell'interno,  su   proposta   del   prefetto   competente,
          autorizza  il  rilascio  di  uno   speciale   permesso   di
          soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere  che  lo
          straniero risulti pericoloso per  l'ordine  pubblico  e  la
          sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 5,  comma  5-bis.
          In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno
          per atti di particolare valore civile della durata  di  due
          anni,  rinnovabile,  che  consente  l'accesso  allo  studio
          nonche' di svolgere  attivita'  lavorativa  e  puo'  essere
          convertito in permesso di soggiorno per  motivi  di  lavoro
          autonomo o subordinato.». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del citato decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge  6
          marzo 1998, n. 40, art. 17).  -  1.  In  nessun  caso  puo'
          disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
          cui lo straniero possa essere oggetto di  persecuzione  per
          motivi di razza, di sesso, di lingua, di  cittadinanza,  di
          religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
          sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
          altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
              1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
          l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora
          esistano fondati motivi di  ritenere  che  essa  rischi  di
          essere sottoposta a  tortura.  Nella  valutazione  di  tali
          motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale  Stato,
          di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 Norme per  la
          concessione di  ricompense  al  valore  civile,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1958, n. 29: 
              «Art. 3. - Le ricompense al valor civile sono  concesse
          a  coloro  che  compirono  gli  atti  di  cui  all'art.  1,
          scientemente  esponendo  la  propria   vita   a   manifesto
          pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e  grave
          pericolo; per impedire o diminuire il  danno  di  un  grave
          disastro  pubblico  o  privato;  per  ristabilire  l'ordine
          pubblico, ove fosse gravemente  turbato,  e  per  mantenere
          forza alla legge; per arrestare o  partecipare  all'arresto
          di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel
          bene dell'umanita'; per tenere alti il nome ed il prestigio
          della Patria». 
              - Si riporta il testo degli articoli 32 - 35-bis, commi
          1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  febbraio  2008,  n.
          40, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo decreto legislativo; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          nei casi di cui all'art. 28-ter; 
                b-ter) rigetta  la  domanda  se,  in  una  parte  del
          territorio del  paese  d'origine,  il  richiedente  non  ha
          fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
          rischi effettivi di subire danni gravi o  ha  accesso  alla
          protezione  contro  persecuzioni  o  danni  gravi  e   puo'
          legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere  ammesso  e
          si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca. 
              1-bis.  Quando   il   richiedente   e'   sottoposto   a
          procedimento penale per uno dei reati di cui agli  articoli
          12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  successive
          modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'art. 6,
          comma 2, lettere a), b), e c), del decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato  anche  con
          sentenza non definitiva per  uno  dei  predetti  reati,  il
          questore, salvo che la domanda  sia  gia'  stata  rigettata
          dalla   Commissione   territoriale   competente,   ne   da'
          tempestiva  comunicazione  alla  Commissione   territoriale
          competente, che  provvede  nell'immediatezza  all'audizione
          dell'interessato e adotta contestuale decisione,  valutando
          l'accoglimento   della   domanda,   la   sospensione    del
          procedimento o  il  rigetto  della  domanda.  Salvo  quanto
          previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda,  il
          richiedente ha  in  ogni  caso  l'obbligo  di  lasciare  il
          territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso  avverso
          la decisione della Commissione. A tal fine si  provvede  ai
          sensi dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              2. (abrogato). 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale e ricorrano i presupposti  di  cui  all'art.
          19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
          n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli  atti  al
          questore per  il  rilascio  di  un  permesso  di  soggiorno
          annuale che reca la dicitura "protezione  speciale",  salvo
          che possa disporsi l'allontanamento  verso  uno  Stato  che
          provvede ad accordare una protezione analoga.  Il  permesso
          di soggiorno di  cui  al  presente  comma  e'  rinnovabile,
          previo parere della Commissione territoriale, e consente di
          svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito
          in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad altro titolo. A  tale  fine,  alla
          scadenza del termine per  l'impugnazione,  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, salvo gli  effetti  dell'art.  35-bis,
          commi 3 e 4.». 
              «Art.  35-bis  (Delle  controversie   in   materia   di
          riconoscimento della protezione internazionale).  -  1.  Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
          provvedimenti  previsti  dall'art.  35  anche  per  mancato
          riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
          norma  dell'art.  32,  comma   3,   sono   regolate   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
              2. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero, e puo' essere  depositato  anche  a  mezzo  del
          servizio   postale   ovvero   per   il   tramite   di   una
          rappresentanza diplomatica o  consolare  italiana.  In  tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi  all'autorita'  consolare.  Nei
          casi di cui all'art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei
          confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
          di  trattenimento  ai  sensi  dell'art.   6   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti  dal
          presente comma sono ridotti della meta'. 
              3. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
                a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
          adottato un provvedimento di trattenimento nelle  strutture
          di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, ovvero nei centri  di  cui  all'art.  14  del
          medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                b)   avverso   il    provvedimento    che    dichiara
          inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
          internazionale; 
                c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta
          infondatezza  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,  lettera
          b-bis); 
                d) avverso il provvedimento  adottato  nei  confronti
          dei soggetti di cui all'art. 28-bis, commi 1-ter e 2. 
              (Omissis). 
              5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
          ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
          provvedimento che  dichiara  inammissibile  la  domanda  di
          riconoscimento della protezione  internazionale,  ai  sensi
          dell'art.  29,   comma   1,   lettera   b),   nonche'   del
          provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il
          quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'art.  32,
          comma   1-bis.   Quando,   nel   corso   del   procedimento
          giurisdizionale    regolato    dal    presente    articolo,
          sopravvengono i casi e le condizioni di  cui  all'art.  32,
          comma  1-bis,  cessano  gli  effetti  di  sospensione   del
          provvedimento impugnato gia' prodotti  a  norma  del  comma
          3.». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art.  35-bis,  commi  14  e  15  del  citato   decreto
          legislativo n. 25/2008: 
              «Art.  35-bis  (Delle  controversie   in   materia   di
          riconoscimento   della   protezione   internazionale).    -
          (Omissis). 
              14. La sospensione dei termini processuali nel  periodo
          feriale non opera  nei  procedimenti  di  cui  al  presente
          articolo. 
              15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
          urgenza. 
              (Omissis)». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 25/2008: 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'art. 35-bis. 
              2-bis.  I  provvedimenti  comunicati  alla  Commissione
          nazionale ovvero alle  Commissioni  territoriali  ai  sensi
          dell'art.  35-bis,  commi  4  e  13,  sono  tempestivamente
          trasmessi  dalle  medesime   Commissioni   territoriali   o
          nazionali  al  questore  del   luogo   di   domicilio   del
          ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
          adempimenti conseguenti. 
              3-14. (abrogati).». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni
          in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
          accompagnati),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   21
          aprile 2017, n. 93: 
              «Art. 10 (Permessi di soggiorno  per  minori  stranieri
          per i quali sono vietati il respingimento o  l'espulsione).
          - 1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento  o
          di  espulsione,  il  questore  rilascia  il   permesso   di
          soggiorno: 
                a) per minore eta'. In caso di minore  straniero  non
          accompagnato,  rintracciato  nel  territorio  nazionale   e
          segnalato  alle  autorita'  competenti,  il   permesso   di
          soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello
          stesso minore, direttamente  o  attraverso  l'esercente  la
          responsabilita' genitoriale, anche prima della  nomina  del
          tutore ai sensi dell'art. 346  del  codice  civile,  ed  e'
          valido fino al compimento della maggiore eta'; 
                b) per motivi familiari, per il minore di quattordici
          anni affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma  4,  della
          legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  o
          sottoposto alla tutela di  un  cittadino  italiano  con  lo
          stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne
          affidato, anche ai sensi del  medesimo  art.  9,  comma  4,
          della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni,  o
          sottoposto  alla  tutela  di  uno  straniero   regolarmente
          soggiornante nel territorio nazionale  o  di  un  cittadino
          italiano con lo stesso convivente». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
          luglio 2000, n.  442  (Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione  del  procedimento  per   il   collocamento
          ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20,  comma  8,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36: 
              «Art. 4 (Elenco anagrafico). - 1. I cittadini  italiani
          nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  e
          gli stranieri regolarmente soggiornanti  in  Italia  aventi
          l'eta' stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e
          che,  essendo  in  cerca  di  lavoro  perche'   inoccupati,
          disoccupati ovvero  occupati  in  cerca  di  altro  lavoro,
          intendono  avvalersi  dei   servizi   competenti,   vengono
          inseriti in  un  elenco  anagrafico  indipendentemente  dal
          luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene
          i dati anagrafici completi del lavoratore  nonche'  i  dati
          relativi  alla  residenza,  all'eventuale  domicilio,  alla
          composizione del nucleo  familiare,  ai  titoli  di  studio
          posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie  protette
          e  allo  stato  occupazionale.  L'inserimento   nell'elenco
          anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti  dal
          presente regolamento. 
              2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
          base  delle  informazioni   fornite   dal   lavoratore   e,
          d'ufficio,  sulla  base  delle  comunicazioni  obbligatorie
          provenienti  dai  datori  di  lavoro,  dalle  societa'   di
          fornitura di lavoro temporaneo e dai  soggetti  autorizzati
          all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          maggiormente rappresentative e la Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente regolamento, sono definiti: 
                a) il contenuto e le  modalita'  di  trattamento  dei
          dati  dell'elenco  anagrafico  essenziali  al  fine   della
          conduzione coordinata ed integrata del sistema  informativo
          lavoro, secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,
          lettera d), e  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, con  la  contestuale  individuazione
          dei titolari e dei responsabili del trattamento; 
                b)  le  modalita'   di   codifica   di   base   delle
          professioni; 
                c)  la  classificazione   dei   lavoratori   inseriti
          nell'elenco anagrafico a scopo statistico  secondo  criteri
          omogenei  con  quelli  definiti  in  sede  comunitaria   ed
          internazionale. 
              4. L'elenco anagrafico dei lavoratori  e'  gestito  con
          l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato  con
          modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale  e
          consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
          funzionali al S.I.L. 
              5.  I  lavoratori  nazionali  e   comunitari   inseriti
          nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
          durata  della  vita  lavorativa,  salvo   cancellazione   a
          domanda. 
              6. I lavoratori stranieri in possesso del  permesso  di
          soggiorno  per  lavoro  subordinato  inseriti   nell'elenco
          anagrafico che  perdono  il  posto  di  lavoro,  anche  per
          dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per  il
          periodo di validita' residua del permesso di  soggiorno  e,
          comunque, per un periodo non superiore ad un anno». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4-bis  del
          decreto-legge. 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,
          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto  dell'immigrazione  illegale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  3  (Competenza   per   materia   delle   sezioni
          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono
          competenti: 
                a)  per  le  controversie  in  materia   di   mancato
          riconoscimento del  diritto  di  soggiorno  sul  territorio
          nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati  membri
          dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art.  8
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
                b)   per   le   controversie   aventi   ad    oggetto
          l'impugnazione  del  provvedimento  di  allontanamento  dei
          cittadini degli altri Stati membri  dell'Unione  europea  o
          dei  loro  familiari  per  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza e per gli altri motivi di pubblica  sicurezza  di
          cui all'art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
          30, ovvero per i motivi di cui  all'art.  21  del  medesimo
          decreto  legislativo,  nonche'  per   i   procedimenti   di
          convalida dei provvedimenti previsti dall'art.  20-ter  del
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
                c)   per   le   controversie   aventi   ad    oggetto
          l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche  relative
          al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione
          speciale a  norma  dell'art.  32,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo, per i procedimenti  per  la  convalida
          del provvedimento con  il  quale  il  questore  dispone  il
          trattenimento  o   la   proroga   del   trattenimento   del
          richiedente protezione  internazionale,  adottati  a  norma
          dell'art. 6, comma 5, del  decreto  legislativo  18  agosto
          2015, n. 142, e dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente  decreto,
          nonche' dell'art. 28 del regolamento  UE  n.  604/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno  2013,
          nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui  all'art.
          14, comma 6, del predetto decreto legislativo  n.  142  del
          2015; 
                d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di
          rilascio, diniego di rinnovo e di revoca  del  permesso  di
          soggiorno per protezione speciale nei casi di cui  all'art.
          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25; 
                d-bis) per le controversie in materia di  rifiuto  di
          rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
          soggiorno di cui agli articoli 18,  18-bis,  19,  comma  2,
          lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,  comma  12-quater,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e) per le controversie  in  materia  di  diniego  del
          nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso  di
          soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
          provvedimenti dell'autorita' amministrativa in  materia  di
          diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, comma  6,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e-bis)  per  le  controversie   aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
          preposta  alla  determinazione   dello   Stato   competente
          all'esame della domanda di  protezione  internazionale,  in
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   604/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              (Omissis). 
              4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione
          dei  provvedimenti  previsti  dall'art.  35   del   decreto
          legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  anche  relative  al
          mancato riconoscimento dei presupposti  per  la  protezione
          speciale a  norma  dell'art.  32,  comma  3,  del  medesimo
          decreto   legislativo,   e   quelle   aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
          preposta  alla  determinazione   dello   Stato   competente
          all'esame della domanda di protezione  internazionale  sono
          decise dal tribunale in  composizione  collegiale.  Per  la
          trattazione della controversia e' designato dal  presidente
          della sezione specializzata un componente del collegio.  Il
          collegio decide in camera di  consiglio  sul  merito  della
          controversia  quando  ritiene  che   non   sia   necessaria
          ulteriore istruzione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1 -  13,
          comma 1 - 14, comma  1  -  28,  comma  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,   n.   394
          (Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3
          novembre 1999,  n.  258,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1.  Il
          permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono  i
          presupposti, per i motivi e la durata  indicati  nel  visto
          d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno  dei  seguenti
          altri motivi: 
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo; 
                b) per emigrazione in un altro Paese, per  la  durata
          delle procedure occorrenti; 
                c) per acquisto della cittadinanza o dello  stato  di
          apolide, a favore dello  straniero  gia'  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per altri motivi, per la  durata  del
          procedimento di concessione o di riconoscimento. 
                c-bis)  per  motivi  di   giustizia,   su   richiesta
          dell'Autorita' giudiziaria, per la durata  massima  di  tre
          mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui  la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile in relazione a procedimenti penali in  corso
          per uno dei  reati  di  cui  all'art.  380  del  codice  di
          procedura penale, nonche' per taluno  dei  delitti  di  cui
          all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia; 
                c-quinquies) per cure mediche a favore  del  genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31,
          comma 3, del testo unico; 
                c-sexies) per integrazione del minore, nei  confronti
          dei minori che si trovino nelle condizioni di cui  all'art.
          32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
          Comitato per i minori stranieri, di  cui  all'art.  33  del
          testo unico.». 
              «Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). -  1.  Il
          permesso  di  soggiorno  rilasciato  dai   Paesi   aderenti
          all'Accordo  di  Schengen,  in  conformita'  di  un   visto
          uniforme previsto dalla  Convenzione  di  applicazione  del
          predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di  visto,
          per i soli motivi di turismo, non puo' essere  rinnovato  o
          prorogato oltre la durata di novanta giorni.». 
              «Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno). -  1.
          Il permesso di soggiorno rilasciato per  motivi  di  lavoro
          subordinato o di lavoro autonomo  e  per  motivi  familiari
          puo'  essere  utilizzato  anche  per  le  altre   attivita'
          consentite  allo  straniero,  anche  senza  conversione   o
          rettifica del documento, per il periodo di validita'  dello
          stesso. 
              In particolare: 
                a) il permesso di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro
          subordinato non stagionale consente l'esercizio  di  lavoro
          autonomo, previa  acquisizione  del  titolo  abilitativo  o
          autorizzatorio  eventualmente  prescritto  e   sempre   che
          sussistano gli altri requisiti o condizioni previste  dalla
          normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa
          in  forma  autonoma,  nonche'  l'esercizio   di   attivita'
          lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative; 
                b) il permesso di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro
          autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il
          periodo  di  validita'  dello  stesso,  previo  inserimento
          nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di  lavoro  e'  in
          corso, previa  comunicazione  del  datore  di  lavoro  alla
          Direzione provinciale del lavoro; 
                c) il  permesso  di  soggiorno  per  ricongiungimento
          familiare o per ingresso al seguito del  lavoratore  ovvero
          per integrazione minore nei confronti  dei  minori  che  si
          trovino nelle condizioni di cui all'art. 32, commi 1-bis  e
          1-ter, del testo unico e per i  quali  il  Comitato  per  i
          minori stranieri ha espresso  parere  favorevole,  consente
          l'esercizio del lavoro subordinato e  del  lavoro  autonomo
          alle condizioni di cui alle lettere a) e b); 
                d) il permesso di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro
          subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo'  essere
          convertito in permesso di soggiorno per residenza  elettiva
          di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-quater). 
              (Omissis).». 
              «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
          quali sono vietati l'espulsione o il respingimento).  -  1.
          Quando la  legge  dispone  il  divieto  di  espulsione,  il
          questore rilascia il permesso di soggiorno: 
                a)  per  minore  eta'.  In   caso   di   minore   non
          accompagnato, rintracciato sul territorio  e  segnalato  al
          Comitato per i minori stranieri, il permesso  di  soggiorno
          per minore eta' e' rilasciato a seguito della  segnalazione
          al Comitato medesimo ed e'  valido  per  tutto  il  periodo
          necessario per l'espletamento delle indagini sui  familiari
          nei Paesi di origine. Se si tratta di  minore  abbandonato,
          e' immediatamente informato il Tribunale  per  i  minorenni
          per i provvedimenti di competenza; 
                a-bis) per integrazione sociale e civile del  minore,
          di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  c-sexies),  previo
          parere del Comitato per i minori stranieri; 
                b)  per  motivi  familiari,   nei   confronti   degli
          stranieri che si trovano nelle documentate  circostanze  di
          cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico; 
                c) per cure mediche, per il tempo attestato  mediante
          idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle  donne
          che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19,  comma
          2, lettera d) del testo unico; 
                d) (abrogato). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 14,  comma  4,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio
          2015, n. 21 (Regolamento relativo  alle  procedure  per  il
          riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale
          a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          marzo 2015, n. 53, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Decisione). - 1. La  Commissione  territoriale
          al termine del procedimento previsto dall'art. 5 adotta una
          delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status  di  rifugiato  o  di  persona
          ammessa alla protezione sussidiaria; 
                b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'art. 32,
          comma 1, lettera b), del decreto; 
                c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza  nel
          caso previsto dall'art. 32, comma 1,  lettera  b-bis),  del
          decreto. 
              2. (abrogato). 
              3. La decisione su ogni  domanda  e'  assunta  in  modo
          individuale, obiettivo ed  imparziale,  secondo  i  criteri
          previsti dagli articoli  8  e  9  del  decreto.  Quando  la
          domanda presentata dal genitore e' estesa ai  figli  minori
          ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, la decisione e'
          assunta in modo individuale per il genitore e per  ciascuno
          dei figli. 
              4. La decisione di cui al comma 1 e'  assunta  entro  i
          termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto. 
              5. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 7, del presente
          regolamento e  dall'art.  22,  comma  2,  del  decreto,  la
          Commissione  decide   sulla   base   della   documentazione
          disponibile  nella  prima  seduta  utile  dall'accertamento
          dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal
          medesimo evento. 
              6.   La   decisione   sulla   domanda   di   protezione
          internazionale   della   Commissione   e'   corredata    da
          motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di
          informazione sulla situazione  dei  Paesi  di  provenienza,
          reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione  ammissibili,
          indica il Tribunale territorialmente competente, i  termini
          per l'impugnazione e  specifica  se  la  presentazione  del
          ricorso sospende  o  meno  gli  effetti  del  provvedimento
          impugnato. 
              7.   La   decisione   sulla   domanda   di   protezione
          internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per
          la notifica all'interessato e per il rilascio del  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'art. 23 del decreto  legislativo
          19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  per  l'adozione  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 13, commi  4  e  5,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  alla  scadenza
          del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'art.
          19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1 settembre  2011,
          n. 150. 
              8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto  lo
          status di rifugiato o quello di protezione  sussidiaria  la
          Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del
          modello predisposto dalla Commissione nazionale.». 
              «Art.  14  (Cessazione  e   revoca   della   protezione
          internazionale). - (Omissis). 
              4. Ove sussistono le condizioni  previste  dal  decreto
          legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  la  Commissione
          nazionale riconosce uno status di protezione internazionale
          diverso da quello  di  cui  dichiara  la  cessazione  o  la
          revoca.».